Assoambiente, l’associazione che rappresenta le imprese che operano nei settori dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche, ha vinto il ricorso al TAR Lombardia annullando la delibera 389/2023/R/rif e la Determina 6 novembre 2023 1/2023 – DTAC di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) che si esprimevano sul riconoscimento automatico dell’inflazione per il comparto rifiuti.

Nella sentenza, infatti, si legge che l’Autorità “ha previsto un meccanismo di recupero dell’inflazione di carattere biennale (solo negli anni pari), anziché annuale come sarebbe stato più confacente ad un servizio, come quello di raccolta e smaltimento rifiuti, che subisce pesantemente in termini annuali sui suoi fattori produttivi (trasporti, energia, manutenzione etc.) l’innalzamento del tasso di inflazione”.

Arera, inoltre, si legge ancora nella sentenza: “Non ha valutato l’apporto collaborativo presentato da Assoambiente, in nome e per conto dei gestori”, che aveva in precedenza presentato le ragioni per le quali il sistema biennale di recupero dell’inflazione non consente l’integrale recupero dei costi.

La sentenza stabilisce, inoltre, che ARERA è l’unico soggetto che può riconoscere i costi da imputare al servizio rifiuti: gli enti territorialmente competenti (ETC) devono quindi limitarsi a definire le tariffe e perseguire gli obiettivi di efficienza stabiliti dall’Autorità.

Se la sentenza diventerà definitiva, dopo l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato da parte di ARERA, il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) dell’Autorità dovrà quindi prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel PEF (Piano economico finanziario) del 4,5% basato sul tasso di inflazione corrente, assicurando una maggiore stabilità finanziaria per le imprese del settore.