L’ANAC con la delibera N.395 del 30 luglio 2024 ha evidenziato come inserire in un bando una clausola che prevede l’obbligo per partecipare alla gara di dimostrare il possesso di un patrimonio netto di gran lunga superiore al doppio dell’importo del contratto sia illegittimo. “La clausola del disciplinare nella gara – scrive l’Autorità nella delibera – è da ritenersi illegittima in quanto contraria alle previsioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 12. La stazione appaltante è tenuta, pertanto, alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato”.
L’indagine da parte dell’Autorità è partita dopo la richiesta di una società in cui veniva chiesto di verificare la legittimità di un bando di gara nella parte in cui prevedeva quale requisito di capacità economico finanziaria a pena di esclusione il possesso di un patrimonio netto pari a venti milioni di euro.
Per Anac “la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla normativa vigente e la necessità di procurarsi maggiori garanzie non sembra legittimare l’imposizione di un onere di tale peso, in quanto la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel caso di specie è proporzionale al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara”.