In Gazzetta ufficiale il dlgs che recepisce le direttive UE su discariche di rifiuti, in vigore dal 29 settembre 2020. Pubblicati anche dm Ambiente su sostanze pericolose AEE
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 228, e in vigore dal prossimo 29 settembre, il decreto legislativo 121/2020 che attua la direttiva 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti, licenziato definitivamente, insieme agli altri tre dlgs del cosiddetto “pacchetto economia circolare“, dal Consiglio dei ministri dello scorso 7 agosto. I quattro testi avevano ricevuto, nel mese di luglio, i pareri favorevoli consultivi con osservazioni non vincolanti delle competenti commissioni parlamentari (Ambiente, Politiche UE e Bilancio di Camera e Senato), dove è stato svolto un lungo ciclo di audizioni. Forniamo di seguito una sintesi del dlgs su rifiuti e imballaggi nella sua versione definitiva.
ARTICOLO 1 – Modifiche al decreto legislativo 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)
– Nuovo articolo 1 del dlgs 36/2003 (Finalità). Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e di prevedere, tramite requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
– Nuovi commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 5. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. I criteri per l’individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo degli stessi, sono definiti con decreto dal Mattm. Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
– Nuovo articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come esplosivi (HP1), comburenti (HP2) e infiammabili (HP3); c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all’1 per cento; d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 – Skin Corr. 1A, H314 – Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – HP9; f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio; g) rifiuti della produzione di princìpi attivi per biocidi e per prodotti fitosanitari; h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (PCB), in quantità superiore a 50 ppm; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb; l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore allo 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm; n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale; o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 7 e dall’allegato 6 al dlgs 36/2003.
– Nuovo articolo 7 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica). I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile.
– I nuovi articoli 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies stabiliscono quali rifiuti possono accedere alle discariche per rifiuti non pericolosi e quali alle discariche per rifiuti pericolosi e definiscono le due categorie.
– Nuovo articolo 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita’ di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
– Nuovo comma 2 dell’articolo 12. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche.
– Nuovo comma 6-bis dell’articolo 13. La fine del periodo di gestione post – operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull’effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l’impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas.
L’articolo 2 abroga il decreto del ministero dell’Ambiente 27 settembre 2010, che definiva i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L’Allegato 1 al testo contiene i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica.
Segnaliamo inoltre che sono stati pubblicati sulla GU anche i due decreti Mattm che attuano le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845, (UE) 2019/1846 – il primo decreto – e (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366 – il secondo decreto – sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). I due testi integrano l’elenco delle sostanze pericolose contenuto nell’allegato III al decreto legislativo 27/2014 che attuava la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di sostanze nelle AEE.