In Gazzetta ufficiale il dl semplificazioni, ad art. 56 semplificazione procedimenti amministrativi per impianti rinnovabili
Pubblicati sull’edizione di martedì 15 settembre 2020 della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 228, la legge di conversione (già in vigore) e il testo coordinato – comprensivo di tutte le modifiche apportate durante l’esame referente nelle commissioni riunite 1° e 8° di palazzo Madama – del decreto-legge con misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (cosiddetto dl Semplificazioni). Il provvedimento ha ricevuto giovedì scorso il via libera definitivo in seconda lettura – e senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate al Senato – dall’Aula della Camera (con 214 sì e 149 no), dopo che mercoledì era stata rinnovata la fiducia all’esecutivo, come già avvenuto al Senato.
Proponiamo di seguito una sintesi dei contenuti di interesse del provvedimento nella sua versione definitiva.
L’articolo 56, modificato nel corso dell’esame al Senato, contiene norme volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Ai sensi del comma 1, lett. a) in caso di progetti di modifica di impianti afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) ha ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.
La lett. b) assoggetta tutti gli interventi diversi dalla modifica sostanziale degli impianti, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, alla procedura abilitativa semplificata (PAS). Qualifica, poi, come non sostanziali e sottoposti alla comunicazione al Comune gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, della volumetria delle strutture, dell’area degli impianti e delle opere connesse.
La lett. d) introduce la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Sono, tra l’altro, soggetti alla nuova procedura anche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo, nonché di edifici residenziali – secondo l’integrazione introdotta al Senato.
Ai sensi della lett. c), la procedura di comunicazione al comune si applica dunque ferma restando la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata.
Il comma 2 include gli interventi – anche di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale – per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, tra le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione unica.
Il comma 2-bis – introdotto al Senato – classifica parimenti come opere connesse gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica.
I commi 3-6 prevedono poi meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nel dettaglio, il comma 3 prevede che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che hanno esercitato il diritto a mantenere gli incentivi goduti senza rimodulazione degli stessi possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente al17 luglio 2020, nonché – secondo quanto introdotto al Senato – ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Al Senato, è stata soppressa della previsione per cui il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.
Per i predetti soggetti, ai sensi del comma 4, l’ammissione avviene comunque con una penalizzazione ed in coda agli altri impianti.
Coloro i quali avevano accettato la rimodulazione degli incentivi goduti possono partecipare – ai sensi del comma 5 – ai bandi, senza penalizzazione, con progetti di intervento sullo stesso sito, secondo quanto specificato al Senato.
Il comma 6-bis – introdotto al Senato integra i criteri generali a presidio dell’adozione, con decreto interministeriale, degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
I commi 7-8 intervengono, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi.
In particolare, la lettera a) del comma 7 – introdotta al Senato – dispone che il GSE è competente all’erogazione degli incentivi, non solo nel settore elettrico e termico, ma anche nel settore dell’efficienza energetica, subordinatamente alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.
Ai sensi della lettera a-bis) – anch’essa introdotta al Senato – la decurtazione dell’incentivo rapportata all’entità della violazione riscontrata da parte del GSE, opera non solo per salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche per salvaguardare l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che, al momento dell’accertamento della violazione, percepiscono incentivi.
Il comma 8-bis), introdotto al Senato, introduce talune eccezioni alla norma che vieta l’accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Il comma 8-ter) – introdotto al Senato – differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate, inerente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute alla produzione di energia elettrica ai sensi del III, IV e V “Conto energia”, posto il divieto di cumulo con la detassazione fiscale per investimenti ambientali di cui alla Legge finanziaria 2001.