In Gazzetta ufficiale il dlgs che attua direttiva UE 849/2018 su pile e RAEE, in vigore da 27/9/2020. Ad articolo 1 comma 1 lettera c) norma su razionalizzazione disciplina RAEE fotovoltaici
Il finanziamento della gestione dei RAEE che derivano da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato delle apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Lo stabilisce – in linea con quanto suggerito dalle osservazioni dei pareri consultivi delle commissioni Ambiente e Politiche UE di Camera e Senato – l’articolo 1 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 118/2020 che attua gli articoli 2 e 3 della direttiva 2018/849 relativi a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato sull’edizione di sabato 12 settembre 2020 della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 227, e in vigore dal prossimo 27 settembre. Il testo era stato licenziato definitivamente, insieme agli altri tre dlgs del cosiddetto “pacchetto economia circolare” dal Consiglio dei ministri dello scorso 7 agosto. I quattro testi avevano appunto ricevuto, nel mese di luglio, i pareri favorevoli consultivi con osservazioni non vincolanti delle competenti commissioni parlamentari (Ambiente, Politiche UE e Bilancio di Camera e Senato), dove è stato svolto un lungo ciclo di audizioni.
Il GSE – prosegue l’articolo 1 comma 1) lettera c), che aggiunge l’articolo 24-bis al dlgs 49/2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall’adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate (comma 1 del nuovo articolo 24-bis). Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l’importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le stesse tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico (comma 2). Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell’importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici (comma 3).
Di seguito una sintesi delle altre misure contenute nel dlgs.
ARTICOLO 1 – Modifiche al decreto legislativo 49/2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
– Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 2 dell’articolo 31 del dlgs 49/2014 con il seguente: il ministero dell’Ambiente invia ogni anno alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include i dati relativi al 2020. Questi dati sono calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo le modalità e i formati definiti dalla decisione di esecuzione 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.
– Il comma 1, lettera b) aggiunge il comma 8-bis all’articolo 10 del dlgs 49/2014, secondo cui: nelle more dell’approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, inclusa l’iscrizione al Registro nazionale, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al ministro dell’Ambiente, ai fini dell’approvazione. I ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare la conformità dello statuto allo statuto tipo e la coerenza delle attività avviate e, in caso di difformità, formulano motivate osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio, nei successivi 60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell’approvazione, con decreto del Mattm, di concerto con il Mise. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell’attività.
ARTICOLO 2 – Modifiche al dlgs 188/2008 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE su pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE).
– Il comma 1 lettera a) abroga il comma 1 dell’articolo 24 del dlgs 188/2008, secondo cui il Mattm doveva trasmettere alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull’attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.
– Il comma 1 lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 24 del dlgs 188/2008, prevedendo che: il Mattm trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall’ISPRA sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio.
– Il comma 1 lettera c) sostituisce il comma 3 dell’articolo 24 del dlgs 188/2008, prevedendo che: il Mattm trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea, un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori e l’indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.
L’ARTICOLO 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.