In Gazzetta ufficiale il dlgs su rifiuti e imballaggi, in vigore dal 26 settembre 2020
Pubblicato sull’edizione di venerdì 11 settembre 2020 della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 226, e in vigore dal prossimo 26 settembre, il decreto legislativo 116/2020 che attua la direttiva 2018/851 relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, licenziato definitivamente, insieme agli altri tre dlgs del cosiddetto “pacchetto economia circolare”, dal Consiglio dei ministri dello scorso 7 agosto. I quattro testi avevano ricevuto, nel mese di luglio, i pareri favorevoli consultivi con osservazioni non vincolanti delle compententi commissioni parlamentari (Ambiente, Politiche UE e Bilancio di Camera e Senato), dove è stato svolto un lungo ciclo di audizioni. Di seguito una sintesi del dlgs su rifiuti e imballaggi nella sua versione definitiva.
Articolo 1 – Modifiche al Titolo I Capo I del dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
– Nuovo articolo 178-bis del dlgs 152/2006 (Responsabilità estesa del produttore). Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti del Mattm, di concerto con il Mise, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con lo stesso decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell’articolo 178-ter, e sono determinate le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di questi prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per queste attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti e fatta salva la legislazione esistente sui flussi di rifiuti e prodotti specifici. I regimi di responsabilità estesa del produttore prevedono misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti. Queste misure incoraggiano, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.
– Nuovo articolo 178-ter (Requisiti generali minimi in materia i responsabilità estesa del produttore). I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita’ estesa del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti.
Il Mattm e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Per lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Mattm è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi.
– Nuovo articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). Per promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Mattm, di concerto con il Mise e il Mipaaf, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:
a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all’estrazione di minerali, all’industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l’impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell’Unione;
l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento acquatico di ogni tipo;
o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.
– Nuovo articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti). Nell’ambito delle rispettive competenze, il Mattm, il Mipaaf, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, laddove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
Allo scopo di procedere verso un’economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sara’ aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55% in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60% in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65% in peso.
Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali.
– Modifiche all’articolo 183. Sono definiti ‘rifiuti urbani‘:
1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonche’ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
– Modifiche all’articolo 184-ter del dlgs 152/2006. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
– Nuovo articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). Il raggruppamento dei rifiuti per il trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche’ per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta puo’ essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
– Nuovo articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti). Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente o mediante l’affidamento ad intermediario o a un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore a chi si occupa del trattamento dei rifiuti, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore o che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.
– Nuovo articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti). Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 135/ 2018 (decreto Semplificazioni per le imprese) e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Mattm, è articolato in: una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti.
– Nuovo articolo 189 (Catasto dei rifiuti). Il Catasto dei rifiuti è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede a Roma presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Mattm, di concerto con il Mipaaf.
– Nuovo articolo 194-bis (Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il ministro dell’Ambiente, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio.
Articolo 2 – Modifiche al Titolo I Capo III del Codice dell’ambiente
– Nuovo articolo 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti). Il ministero dell’Ambiente predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ed è approvato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del ministro dell’Ambiente. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e contiene: i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte; la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni; lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento degli stessi; l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilita’ di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti stessi; l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; il piano di gestione delle macerie e dei materiali che derivano dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico; l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dall’entrata in vigore della disposizione. Il ministero dell’Ambiente aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.
– Nuovo articolo 214-ter. L’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono avviate, a partire dall’entrata in vigore del decreto, mediante segnalazione certificata di inizio di attività.
Articolo 3 – Modifiche al Titolo Il del Codice dell’ambiente
– Nuovo articolo 217 (Gestione degli imballaggi). Viene definito l”imballaggio composito’, ovvero: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale. Per favorire la transizione verso un’economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di responsabilità condivisa, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. L’attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a questo scopo promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni o gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, laddove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;
b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori su: sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;
e) gli impatti delle borse di plastica sull’ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica;
f) la sostenibilità dell’utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
g) l’impatto delle borse oxo-degradabili (degradazione derivante da fenomeni ossidativi e mediati da cellule).
– Nuovo articolo 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi). Conformemente alla gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Con lo scopo di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma. Con decreto Mattm sono adottate misure per incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l’altro: la fissazione di obiettivi qualitativi e quantitativi; l’impiego di premialità e di incentivi economici; la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi; la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantita’ di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico puo’ essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantita’ di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita e’ utilizzato sul terreno, puo’ essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento con lo scopo di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
I produttori che non intendono aderire ad un consorzio, presentano al Mattm un’istanza di riconoscimento per la costituzione di un sistema autonomo in forma individuale o collettiva, con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, retto da uno statuto, conforme ai principi del presente decreto, nonché allo “statuto tipo”. L’istanza, corredata di un progetto, è presentata entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore, o prima del recesso da uno dei sistemi collettivi già esistenti. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui il Mattm emette il provvedimento di dichiarazione di idoneità del progetto e ne dà comunicazione ai sistemi collettivi. Il progetto è redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contiene: un piano di raccolta che prevede una rete articolata sull’intero territorio nazionale, un piano industriale volto a garantire l’effettivo funzionamento in grado di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalle norme europee o dalle norme di settore nazionali.
L’articolo 4 contiene modifiche al titolo IV del Codice dell’ambiente sul sistema sanzionatorio relativo ai rifiuti e stabilisce che i soggetti che non effettuano la comunicazione relativa all’iscrizione dei rifiuti raccolti al Catasto dei rifiuti o la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario o senza i documenti sostitutivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.
L’articolo 5 modifica il decreto Mattm 8 aprile 2008 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani, disponendo che a questi possono essere conferiti anche: altre frazioni di rifiuti non specificate altrimenti, se avviate a riciclaggio; residui della puizia stradale se avviati a recupero; rifiuti urbani non differenziati.
L’articolo 6 contiene disposizioni finali, tra cui:
– Comma 1: i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo si conformano alle disposizioni da questo dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.
– Comma 2: i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo comunicano al Mattm le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022.
– Comma 3: in difetto di adeguamento alle modifiche indicate o nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Mattm apporta d’ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione.
L’articolo 7 contiene alcune abrogazioni normative necessarie alla validità delle nuove disposizioni, l’articolo 8 contiene alcune modifiche tencniche agli allegati al dlgs 152/2006, l’articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.