Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore il decreto del ministero della Transizione ecologica che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale (ZEA, che corrispondo ai territori dei parchi nazionali), a valere sul Fondo apposito di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 istituito dal comma 767 della legge di bilancio per il 2021. Di seguito un’analisi dei contenuti.
L‘articolo 1 ricorda che il Fondo per la misurazione puntuale ammonta a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, stanziati dsl ministero della Transizione ecologica. L’articolo 2 stabilisce che sono beneficiari del contributo gli enti di governo d’ambito composti dai comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA) e i comuni che hanno la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una Zona economica ambientale (ZEA), laddove gli enti di governo d’ambito non sono costituiti
L’articolo 3 stabilisce che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ciascun Ente Parco nazionale provvede alla pubblicazione di un bando, sul sito web istituzionale dell’Ente Parco, in cui sono individuati i termini (non superiori a sessanta giorni) e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l’erogazione del contributo. I soggetti beneficiari presentano all’Ente Parco di riferimento un progetto, comprensivo delle infrastrutture tecniche e informatiche e corredato da un quadro economico. Ciascun Ente seleziona, nei successivi sessanta giorni, i progetti ritenuti ammissibili tra quelli presentati, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità.
L’articolo 4 contiene i requisiti di ammissibilità. I progetti devono contenere: una relazione tecnica descrittiva del sistema di raccolta rifiuti adottato e del sistema tariffario che si intende adottare, comprendendo la puntuale descrizione e il relativo dimensionamento del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti scelto tra quellli previsti dal decreto del ministero dell’Ambiente 20 aprile 2017; un quadro economico dell’intervento con l’indicazione delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie che si intende acquistare; un cronoprogramma degli interventi. I progetti sono valutati secondo il numero degli abitanti, la percentuale di cofinanziamento, la percentuale di utenze coinvolte, il luogo della misurazione puntuale.
Secondo l’articolo 5 il Mite provvede a trasferire le risorse disponibili tra gli Enti Parco nazionali, secondo il criterio di ripartizione della “Complessità territoriale-amministrativa”: parametro superficie occupata, parametro superfici naturali, parametro numero dei comuni.
L’articolo 6 stabilisce che il contributo economico è riconosciuto al soggetto beneficiario per la copertura fino al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale. L’erogazione del contributo è effettuata da ciascun Ente Parco nazionale al soggetto beneficiario del contributo, mediante una anticipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi al contributo sul sito web dell’Ente Parco, pari all’80% dei costi indicati nel quadro economico del progetto e un saldo finale, entro trenta giorni dalla presentazione dell’intera documentazione, a copertura fino al massimo erogabile, dei costi effettivamente sostenuti e documentati nella rendicontazione. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse, i soggetti beneficiari presentano all’Ente Parco nazionale di competenza la documentazione a consuntivo delle spese sostenute nonché una relazione finale dimostrativa dell’adozione del sistema di misurazione puntuale.
L’articolo 7 disciplina la revoca del contributo: ciascun ente Parco nazionale svolge tutti i controlli relativi all’effettiva adozione del sistema di misurazione puntuale da parte di ciascun soggetto beneficiario. Gli Enti Parco nazionali danno immediata notizia al ministero della Transizione ecologica di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal decreto. Il ministero della Transizione ecologica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati e in assenza di proroga, il contributo è revocato e le risorse già erogate sono recuperate da parte del Mite e versate all’entrata del bilancio dello Stato.