Gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti: l’incarico dirigenziale e la carica di componente dell’organo di indirizzo, secondo le peculiari definizioni fornite del d.lgs. 39/2013. Altrimenti non sussiste ipotesi di incompatibilità.
È quanto ha deliberato Anac, nella seduta del Consiglio del 13 marzo 2024, con la delibera n. 136, riferita a un amministratore unico della società di rifiuti di un Comune capoluogo di regione del Meridione, che riveste anche l’incarico di direttore tecnico di un’altra società in controllo pubblico, che si occupa della gestione integrata dei rifiuti della stessa provincia.
Secondo l’Autorità, all’esito di attento esame della peculiare struttura organizzativa della società e dei relativi contratti, non vi è incompatibilità in quanto l’essere responsabile della direzione tecnica non è apparso assimilabile – nel caso specifico – ad un “incarico dirigenziale” ai sensi del d.lgs. 39/2013. L’Autorità, però, evidenzia la potenzialità di conflitti di interessi conseguenti a un cumulo di cariche in capo allo stesso soggetto, richiamando gli enti di appartenenza alla vigilanza di competenza.