Gli operatori economici che svolgono le prestazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, elencate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), come le ditte di gestione dei rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nella white list – il registro tenuto da ogni prefettura al quale accedono tutte le imprese che hanno l’obbligo di iscrizione per accelerare i controlli antimafia – anche se non espressamente previsto nel bando di gara. Questa regola è valida anche in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. Lo ha chiarito Anac con il Parere di precontenzioso 407, approvato dal Consiglio dell’11 settembre 2024, emesso in relazione a una procedura aperta per l’affidamento di servizi presso la ASL Napoli 2 Nord.
Secondo l’Autorità, in caso di subappalto, spetta alla stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la società intende affidare le prestazioni risulta iscritto nelle white list della prefettura territorialmente competente. La mancanza del requisito di iscrizione nelle white list, ricorda il parere, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all’articolo 94, comma 2, del nuovo Codice che degli appalti, secondo il quale costituisce motivo di esclusione la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. In questo contesto, il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, spiega infine l’Anac, va risolto in favore del bando di gara.
Ricordiamo che rientrano tra le prestazioni “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, secondo la legge 190/2012:
- i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- l’estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- il confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- i noli a freddo di macchinari;
- la fornitura di ferro lavorato;
- i noli a caldo;
- gli autotrasporti per conto di terzi;
- la guardiania dei cantieri.
- i servizi funerari e cimiteriali;
- la ristorazione, gestione delle mense e catering.