Un Comune socio di una società in controllo ha diritto ad accedere ai verbali del Consiglio d’amministrazione della società stessa. In altre parole: il diritto all’informazione è previsto per i soci di una società in house. Lo ha stabilito l’ANAC con l’Atto del Presidente del 14 febbraio 2024 rispondendo a un parere richiesto da una società toscana che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in tale ambito territoriale.
Tale diritto, spiega l’Autorità, “trova fondamento nei principi e nelle norme di legge che prevedono e regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto. Il singolo comune socio può chiedere copia integrale o parziale dei verbali del C.d.A”.
Nel caso specifico, la richiesta del Comune toscano riguardava i verbali del Cda con cui è stata disposta la revoca dell’amministratore unico di una società controllata dalla in house dei rifiuti, e come tale pertanto non direttamente controllata dal comune in quanto non direttamente socio.
In sostanza, il Comune ha richiesto informazioni circa la decisione di revocare l’amministratore di una società che provvede a un servizio pubblico di suo interesse. Va notato che è proprio il Comune interessato che deve fornire indicazioni alla società per la designazione dell’Amministratore Unico.
“Viene quindi in rilievo – precisa l’Autorità – la questione del diritto all’informazione del socio di una società per azioni in relazione ad atti che riguardano la gestione e, nella specie, l’indirizzo relativo ad una società a valle controllata dalla S.p.A. in questione. Nel caso di specie i limiti, che pure nel diritto societario esistono e che possono essere fatti valere dall’organo di amministrazione della società al diritto di informazione del socio azionista, non possono essere opposti. E ciò proprio in considerazione della specialità che regola le società in house providing e dei poteri che fanno capo al controllo analogo di un socio ente pubblico”.
Nell’ambito delle in house pluripartecipate in controllo congiunto lo strumento del patto parasociale serve a consentire la creazione di meccanismi di coordinamento e di controllo tra enti soci che, tipicamente, non troverebbero spazio negli statuti delle società in house.
Nel caso in esame è del tutto ininfluente il fatto che i patti parasociali prevedono che il controllo analogo vada esercitato attraverso appositi organi collegiali (Comitato unitario e Comitato ristretto) che riuniscono tutti i soci che esercitano il controllo congiunto.
“Laddove il Comune in questione volesse imporre un indirizzo contrario alla società, anche in relazione alla delibera del CDA in discussione, una volta acquisita la delibera in questione, dovrebbe, certamente, far valere le proprie ragioni tramite detti Comitati, promuovendo l’adozione di un atto unitario e collegiale di indirizzo. Sembra evidente però che ‘senza conoscere’ non sarebbe possibile nemmeno far valere le proprie istanze propulsive nei Comitati e quindi, in ultima analisi, ne risulterebbe ridotta anche la stessa funzione del controllo analogo”.
Pertanto, ribadisce Anac, il Comune toscano ha diritto all’accesso dei verbali del CdA della società in house di cui è socio “salvo che esistano specifiche e ben motivate ragioni ulteriori che attengano ad esigenze di riservatezza o ad altri segreti tutelati dall’ordinamento”.