È atteso sulla Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore il dpcm con il quale sono state ripartite le risorse destinate al Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (Erp), per un ammontare totale di 2 miliardi di euro, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto sul fondo complementare PNRR (59/2021). Scopo delle risorse del Programma, anche detto “Programma Sicuro verde e sociale: riqualificazione Erp”, è quello di intervenire sul patrimonio di ediliza residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismsica, nonchè la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici. Di seguito una sintesi dei contenuti del testo:
L’articolo 1 chiarisce che il decreto contiene la suddivisione, l’individuazione dei criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Programma di riqualificazione Erp istituito appunto dall’articolo 1, comma 2), del decreto 59/2021, per un ammontare di 2 miliardi di euro; l’articolo 2 contiene gli indicatori di riparto tra le Regioni, ovvero: numero alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione (peso dell’indicatore 50%); entità della popolazione residente nella regione (peso 20%); entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2 (peso 30%). Alle Regioni del Mezzogiorno è comunque riservato almeno il 40% delle risorse stanziate.
L’articolo 3 dispone che entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le Regioni predispongono il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, con l’indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo codice unico di progetto (CUP) ed elenca i criteri per l’identificazione degli interventi da inserire nel Piano. Gli interventi finanziati, chiarisce l’articolo, non sono ammessi al Superbonus 110% di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020). L’articolo 4 dettaglia le modalità di erogazione delle risorse, il 5 disciplina il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, mentre il 6 stabilisce che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma da parte dei soggetti attuatori, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. L’articolo 7, infine, prevede che per ciascun intervento ammesso a finanziamento la stazione appaltante provvede alla nomina di una Commissione di collaudo composta da tre membri.