La bozza del dl Ambiente che con tutta probabilità sarà approvato entro la fine di settembre dal Consiglio dei ministri, contiene, tra le altre, misure per la tutela ambientale, la razionalizzazione dei processi di valutazione e autorizzazione, la promozione dell’economia circolare e l’attuazione di interventi di bonifica e contrasto al dissesto idrogeologico. Una volta approvato dal Cdm, il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore e la successiva trasmissione ad una delle due Camere per la conversione in legge.
L’articolo 1, in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, modifica in alcune parti il decreto legislativo 152/2006 (testo unico sull’ambiente). Dispone che sono considerate prioritarie, ai fini delle autorizzazioni, le tipologie progettuali individuate con decreto del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro della Cultura, tenendo conto dei seguenti criteri:
- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.
Sono inoltre da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
- i progetti che riguardano gli impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
Per progetti da considerare prioritari, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni di valutazioni e autorizzazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente. Laddove esistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale o organizzativo, il presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC o i presidenti delle stesse commissioni possono disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione.
Il testo inoltre disciplina le richieste di chiarimenti, che possono essere effettuate dall’autorità competente entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della documentazione, il quale avrà un massimo di 30 giorni per rispondere. Per l’adozione del provvedimento di verifica, l’autorità ha a disposizione 60 giorni, o 45 giorni qualora siano stati richiesti chiarimenti. Tuttavia, in situazioni eccezionali, come nel caso di progetti complessi, il termine può essere prorogato di ulteriori 20 giorni, proroga che deve essere comunicata per iscritto al proponente e resa pubblica sul sito dell’autorità.
La bozza di decreto contiene anche una serie di modifiche che riguardano il processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), i ruoli delle autorità competenti e altre procedure amministrative legate ai progetti di produzione energetica e ambientale. Secondo le modifiche apportate all’articolo 23 del testo unico, la comunicazione telematica dei progetti deve essere inviata non solo all’autorità competente, ma anche al proponente del progetto. L’articolo 24 del testo unico invece, come modificato, stabilisce che, nel caso in cui una commissione, come quella per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), non si esprima entro sette giorni su una richiesta di sospensione, tale richiesta si considera automaticamente accolta per il tempo proposto. Infine l’articolo 1 della bozza di decreto legge definisce il nuovo ruolo del GSE, che svolgerà il ruolo di supporto al ministero dell’Ambiente per la valutazione di progetti legati alle fonti rinnovabili.
L’articolo 3 contiene una serie di modifiche alla parte terza del testo unico ambientale (dlgs 152/2006) in materia di tutela delle acque:
– inserisce la definizione di acque affinate, ovvero le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 del testo unico e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento;
– stabilisce che le regioni e le province autonome non violano le disposizioni del testo unico in materia di tutela delle acque qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, ricorra ciascuna delle condizioni elencate di seguito dal comma: che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici; che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico; che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale.
– prevede che l’affidamento diretto del servizio idrico integrato può avvenire a favore di società in house interamente pubbliche, partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in house con partecipazione obbligatoria di capitali privati, a condizione che: le stesse siano partecipate dagli enti locali che ricadono nell’ambito territoriale ottimale e abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico integrato; il socio privato, direttamente o indirettamente, detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto; al socio privato non spetti l’esercizio di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.
L’articolo 4 introduce misure urgenti che riguardano la responsabilità estesa del produttore nel contesto del commercio elettronico, aggiungendo l’articolo 178-quater, che stabilisce nuove regole per i produttori che vendono attraverso piattaforme di e-commerce, estendendo a loro gli stessi obblighi di responsabilità estesa del produttore previsti per la gestione dei rifiuti dei loro prodotti, come già disciplinato dagli articoli 178-bis e 178-ter. Ai fini della disposizione, per piattaforma di commercio elettronico si intende qualsiasi strumento, comunque denominato, che consente l’immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.
I produttori possono rispettare i loro obblighi utilizzando i servizi offerti da queste piattaforme, attraverso accordi specifici tra i gestori delle piattaforme e i consorzi o sistemi di gestione dei rifiuti. Questi accordi devono includere l’adesione ai consorzi, la raccolta e l’invio di informazioni sui prodotti venduti e sui produttori, il versamento del contributo ambientale necessario e la comunicazione delle informazioni sui prodotti. Le piattaforme di e-commerce hanno fino a 12 mesi di tempo per adeguarsi a queste nuove disposizioni e gli accordi firmati tra le piattaforme e i consorzi devono essere trasmessi al Ministero dell’Ambiente, che ha 60 giorni per richiedere eventuali modifiche. In assenza di richieste, gli accordi diventano operativi. Inoltre, viene creata una sezione speciale nel Registro nazionale dei produttori, in cui saranno iscritti i gestori delle piattaforme e i produttori che utilizzano l’e-commerce; in attesa dell’istituzione di questa sezione, i consorzi sono obbligati a comunicare al ministero i dati relativi ai prodotti venduti tramite e-commerce.
L’articolo 5 stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il gruppo di lavoro istituito presso il ministero dell’Ambiente che ha il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie per l’adozione dei decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto (decreti end of waste), è collocato presso la direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare.
Per garantire il buon funzionamento degli uffici responsabili, dal 2024 è previsto un aumento di 100.000 euro all’anno, finanziato riducendo altri fondi del ministero dell’Economia a partire dal 1° gennaio 2026, per assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie per l’adozione dei decreti end of waste, è istituito il Nucleo end of waste (New), posto alle dipendenze funzionali del ministero dell’Ambiente. Il New, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all’Istituto superiore di sanità, all’ENEA, a esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, o tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell’economia circolare.
L’articolo prevede anche modifiche all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il numero di membri dell’Albo aumenta da 19 a 21, con una rappresentanza maggiore per le categorie degli autotrasportatori e dei gestori dei rifiuti. Il rappresentante legale di un’azienda potrà ricoprire anche il ruolo di responsabile tecnico, purché abbia già svolto entrambi i ruoli per almeno cinque anni consecutivi. I membri aggiuntivi restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il decreto del ministro dell’Ambiente del 23 novembre 2023.
L’articolo 6 introduce disposizioni per favorire il recupero di materie prime critiche dai RAEE. Apporta modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 49/2014 (dlgs di attuazione della direttiva RAEE). Stabilisce che i sistemi collettivi, anche attraverso il Centro di coordinamento RAEE, devono progettare, finanziare e realizzare programmi di comunicazione e sensibilizzazione per informare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata dei RAEE e sui benefici del riciclo. I sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3% del totale dei ricavi dell’esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare, i sistemi collettivi inviano al ministero dell’Ambiente una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell’esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il ministero verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, se necessario, richiede la documentazione integrativa.
Inoltre sostituisce l’articolo 11 del dlgs 49 sui sistemi di ritiro delle AEE ‘uno contro uno’ e ‘uno contro zero’. Secondo la nuova disposizione i distributori, al momento della vendita di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, sono tenuti a ritirare gratuitamente l’apparecchiatura usata di tipo equivalente. Tale ritiro può essere effettuato anche da distributori di apparecchiature professionali incaricati dai produttori. I distributori con una superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati devono ritirare gratuitamente anche i rifiuti elettronici di piccole dimensioni senza obbligo di acquisto, una pratica che può essere adottata volontariamente anche dai distributori più piccoli o da quelli che vendono a distanza.
I distributori, inclusi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche senza la necessità di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni sul proprio sito internet.
È compreso nella definizione di raccolta anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento RAEE nel portale messo a disposizione dallo stesso. I rifiuti potranno essere depositati fino a tre mesi o fino al raggiungimento di 3.500 chilogrammi, senza superare un anno. Il trasporto deve essere tracciato tramite un modulo semplificato contenente informazioni sulla spedizione, e i dati relativi ai RAEE ritirati devono essere conservati per tre anni e comunicati al Centro di coordinamento quando necessario.
Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento con appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. L’integrità delle apparecchiature è garantita adottando ogni precauzione atta a evitare il deterioramento delle apparecchiature stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita con tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono servirsi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi con tecniche di comunicazione a distanza o organizzarsi in proprio conformemente.