Sarà presto approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto con norme per la tutela Ambientale, atteso in Aula al Senato e poi alla Camera per un passaggio molto rapido e senza modifiche. La commissione Ambiente di palazzo Madama ha dato ieri il suo via libera a un pacchetto di emendamenti su diversi temi, li riassumiamo di seguito.

4.10 di Etelwardo Sigismondi (FdI) e 4.11 di Adriano Paroli (FI) chiariscono che il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali;

4.66 di Tilde Minasi (Lega) stabilisce che, per promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti con uno o più decreti del ministero dell’Ambiente;

4.500 dei relatori riguardo gli imballaggi, che prevede che i costi relativi agli obblighi di servizio universale per attività di interesse generale, a carico del Conai e dei consorzi, siano ripartiti anche con i sistemi autonomi, al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale Conai; a questo proposito, le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d’imballaggio che devono trasmettere al ministero dell’Ambiente entro 60 giorni. La modifica estende agli operatori economici anche non consorziati i dati relativi ai flussi degli imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, e i dati dei relativi soggetti coinvolti;

5.0.2 di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, rinvia al 30 dicembre 2027 la deroga sui valori limite per il conferimento in discarica, affinché non superino più del triplo quelli specificati per la corrispondente categoria; stabilisce che dal 1° gennaio 2028 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli stabiliti per la corrispondente categoria di discarica; queste proroghe si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ed entro i successivi 180 giorni, i titolari di autorizzazioni possono richiedere l’adeguamento ai valori limite;

2.500 dei relatori Simona Petrucci (FdI), Roberto Rosso (FI) e Manfredi Potenti (Lega) stabilisce che il GSE provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale (gas release), ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita, nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del ministro dell’Ambiente, nel limite di un controvalore pari a 4 miliardi di euro.

Di seguito le altre misure contenute nel provvedimento.

ARTICOLO 1

L’articolo 1, in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, modifica in alcune parti il decreto legislativo 152/2006 (testo unico sull’ambiente). Dispone che sono considerate prioritarie, ai fini delle autorizzazioni, le tipologie progettuali individuate con decreto del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro della Cultura, tenendo conto dei seguenti criteri: 

  • affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
  • contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
  • rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  • valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Sono inoltre da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

a) i progetti che riguardano gli impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

Ai progetti da considerare prioritari, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni di valutazioni e autorizzazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente.

Laddove esistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale o organizzativo, il presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC o i presidenti delle stesse commissioni possono disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC. 

ARTICOLO 2

L’articolo 2 dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e in mare non è consentito. Il divieto non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto, ancorché non concluse alla stessa data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del provvedimento o da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto proseguono per la durata di vita utile del giacimento. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve stesse fino alla durata di vita utile del giacimento. Inoltre, è consentito il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base delle domande già presentate alla data di entrata in vigore del decreto nel tratto di mare all’altezza della foce del ramo di Goro del fiume Po (nel mare Adriatico) fino a 15km a sud ad una distanza di almeno 9 miglia marittime dalla costa, per la durata di vita del giacimento, a condizione che i depositi abbiano un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni di metri cubi. Viene inoltre destinato 1 miliardo di euro per il servizio erogato dal GSE tramite l’acquisto di gas naturale e la successiva rivendita, che ora potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2025. 

ARTICOLO 3

L’articolo 3 contiene una serie di modifiche alla parte terza del testo unico ambientale (dlgs 152/2006) in materia di tutela delle acque:

– inserisce la definizione di acque affinate, ovvero le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 del testo unico e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento;

– stabilisce che le regioni e le province autonome non violano le disposizioni del testo unico in materia di tutela delle acque qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, ricorra ciascuna delle condizioni elencate di seguito dal comma: che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici; che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico;  che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale.

Assente la norma presente nella precedente bozza che prevedeva la possibilità dell’affidamento diretto del servizio idrico integrato a favore di società in house interamente pubbliche, partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in house con partecipazione obbligatoria di capitali privati, a condizione che: le stesse siano partecipate dagli enti locali che ricadono nell’ambito territoriale ottimale e abbiano come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico integrato; il socio privato, direttamente o indirettamente, detenga una quota del capitale sociale non superiore a un quinto; al socio privato non spetti l’esercizio di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società. 

ARTICOLO 4

L’articolo 4 stabilisce che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, il gruppo di lavoro istituito presso il ministero dell’Ambiente che ha il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie per l’adozione dei decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto (decreti end of waste), è collocato presso la direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare.

Sono presenti alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale): inserite le attività di manutenzione del verde pubblico e privato tra quelle che producono rifiuti; e, all’articolo 212, è previsto che i membri del Comitato nazionale che è una delle componenti dell’ Albo nazionale gestori ambientali, aumentino da 19 a 21. I due membri aggiuntivi sono designati uno dalle organizzazioni rappresentative degli autostrasportatori, e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti (entrambi passano da 2 a 3 componenti). Eliminati i riferimenti, contenuti nella precedente bozza, all’istituzione del Nucleo end of waste.

ARTICOLO 5

L’articolo 5 stabilisce che il Commissario straordinario per la ricostruzione, istituito dal decreto legge con disposizioni per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017 (il dl 28 settembre 2018, n. 109) adotta un Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di realizzazione del tunnel sub-portuale e della diga foranea di Genova. 

ARTICOLO 6

L’articolo 6 contiene misure urgenti in materia di bonifica e sugli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani. L’articolo 7 istituisce la struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara. 

ARTICOLO 8

L’articolo 8 dispone, tra le altre cose, che per conoscere tutti gli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo devono registrarli nell’apposita piattaforma ReNDiS.  

ARTICOLI 9 e 10

L’articolo 9 contiene disposizioni sulla programmazione e il finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Infine, all’articolo 10 sono introdotte misure di potenziamento delle amministrazioni che operano nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica.