È in vigore dal 26 settembre 2020 il decreto legislativo 116/2020 che attua la direttiva europea 2018/851 relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, testo licenziato definitivamente, insieme agli altri tre dlgs del cosiddetto “pacchetto economia circolare” (quello su pile e raee e quello sulle discariche e quello sui veicoli usati) dal Consiglio dei ministri dello scorso 7 agosto. Nella sua versione definitiva (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’11 settembre) il provvedimento modifica in molti punti il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale) e introduce una serie di importanti novità per la gestione ambientale e industriale dei rifiuti.
Rifiuti urbani e rifiuti speciali
In primo luogo, con il dlgs 116/2020 interviene sulla classificazione dei rifiuti e, in particolare, della categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: tramite una riscrittura dell’articolo 183 del Codice dell’ambiente, sono definiti ‘rifiuti urbani‘ i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili; i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; i rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche e su aree private soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonche’ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; infine, i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
Viene inoltre eliminata la precedente formulazione dell’art. 184 secondo cui sono considerati rifiuti urbani “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi” dai rifiuti domestici, “assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità”.
La responsabilità estesa del produttore
Novità rilevanti anche per i produttori, per cui la normativa introduce una “responsabilità estesa” (Epr) in materia di riciclaggio recupero dei rifiuti: in base alle nuove disposizioni normative, ai produttori sarà richiesto un contributo finanziario a copertura di una serie di costi, come quelli della raccolta differenziata e del trasporto. In particolare, per i rifiuti da imballaggio, i consorzi afferenti al Conai saranno obbligati a coprire il 100% dei ‘costi efficienti’ di gestione (l’80% in deroga) entro il 2024, il 50% nel caso di regimi istituiti prima del 4 luglio 2018.
Centri di raccolta dei rifiuti urbani
Lo stesso decreto legislativo modifica il decreto del ministero dell’Ambiente dell‘ 8 aprile 2008, contenente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, disponendo che a questi possono essere conferiti anche altre frazioni di rifiuti non specificate altrimenti, se avviate a riciclaggio, residui della puizia stradale se avviati a recupero e rifiuti urbani non differenziati.