Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in vigore dal 24 febbraio, il decreto del ministero dell’Ambiente, firmato dal ministro Sergio Costa lo scorso 22 settembre, che individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali: il cosiddetto regolamento “end of waste” su questi materiali. Viene stabilito che, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma europea EN 643, che definisce le classi di carta e cartone per il riciclaggio utilizzati come materia prima per il riciclaggio nella manifattura di prodotti a base di carta e di cartone nell’industria cartaria, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici e sono utilizzabili per gli scopi specifici per cui sono generalmente usati la carta e cartone recuperati, oltre che nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima. Quanto alle norme transitorie, queste prevedono che il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del testo, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, indicando la corrispondente tipologia e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale. Mentre si adegua alle nuove disposizioni, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati per gli scopi individuati se risultano conformi.