È disponibile sul sito del ministero della Transizione ecologica il decreto di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” approvate con delibera del Consiglio del Sistema nazionale di protezione dell’Ambiente n. 105 del 18 maggio 2021. Lo fa sapere il Mite in un comunicato stampa, già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 agosto, serie generale n. 200. Nello specifico, le nuove Linee guida SNPA costituiscono un aggiornamento di quelle del 2020, alle quali è stato aggiunto il sottoparagrafo “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati“.
La prima parte del testo dà conto dei principali riferimenti normativi in materia di rifiuti che sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE e dalla decisione 2000/532/CE (e le relative modifiche) e, su scala nazionale, dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, Testo unico ambientale, che è stato recentemente modificato dal decreto legislativo n. 116/2020 in materia di rifiuti e imballaggi, che ha recepito le direttive UE 851 e 852 del 2020. Sono poi riportati criteri generali per la valutazione della pericolosità dei rifiuti individuati dall’allegato alla decisione 2000/532/CE, e l’elenco dei codici associati alle categorie di pericolo.
La seconda parte contiene le informazioni relative all’approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, basato su uno schema suddiviso in più fasi di valutazione, in base alla minore o maggiore complessità del rifiuto legata alla sua composizione o origine. I passaggi di base sono: verifica sull’applicabilità della normativa sui rifiuti; individuazione, all’interno dell’Elenco europeo del codice da attribuire al rifiuto; eventuali ulteriori valutazioni per approfondire la composizione del rifiuto in relazione a sostanze pericolose potenzialmente presenti.
Nella terza parte del documento è messo a disposizione l’elenco europeo commentato dei rifiuti ed è fornita una spiegazione sui criteri per l’individuazione dei relativi codici a sei cifre: le prime, si legge, si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello). Nella tabella di classificazione messa a disposizione dal documento, i rifiuti sono divisi tra pericolosi e non pericolosi, al codice è attribuita una descrizione del materiale e sono organizzati in voci pericolose senza corrispondenti voci non pericolose (P), voci non pericolose senza corrispondenti voci pericolose (NP) e “voci specchio” (S, e cioè pericolose o non pericolose in funzione del contenuto delle sostanze pericolose) a loro volta ripartite in voci specchio pericolose, SP, e non pericolose, SNP.
Seguono una serie di esempi di classificazione di tipologie di rifiuti, fra cui:
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), suddivisi nelle sei categorie stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: apparecchiature per lo scambio di temperatura; schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2; lampade; apparecchiature di grandi dimensioni (di cui fanno parte i pannelli fotovoltaici); apparecchiature di piccole dimensioni; piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. In particolare, si legge, ai fini della classificazione dei RAEE un ruolo essenziale è svolto dalla presenza o meno, nell’apparecchiatura, di determinati componenti, come batterie, componenti contenenti mercurio, tubi catodici, condensatori contenenti PCB, e altri, proprio perché collegati alla presenza di eventuali sostanze pericolose.
- imballaggi, di cui è riportata la sottoclassificazione (imballaggi in carta e cartone, in legno, in plastica, in vetro ecc.) e le possibilità di classificazione (in base al contenuto residuo; in base alla tipologia di imballaggio; di accumuli di imballaggi).
- rifiuti da attività di costruzione e demolizione, che fanno parte di uno specifico capitolo nell’elenco europeo, all’interno del quale sono presenti i codici identificativi del relativo tipo di materiale. Sono di pertinenza di questo gruppo i rifiuti prodotti dalle attività e svolte presso cantieri edili, nell’ambito delle attività di ristrutturazione, nella costruzione e manutenzione di infrastrutture, ma non quelle di demolizione dei veicoli fuori uso o di smantellamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o con attività di fabbricazione o produzione di prodotti.
- rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche che, ai sensi del articolo 183 del decreto legislativo n. 152/2006, sono definiti come quelli “di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.
Sono descritte inoltre le procedure di classificazione di veicoli fuori uso, metalli e leghe metalliche e rifiuti contenenti amianto.
A questo elenco è aggiunto il nuovo sottoparagrafo relativo ai Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico e meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati: quanto ai primi, si tratta ad esempio di carta e cartone, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica e gomma, vetro, legno, prodotti tessili o rifiuti combustibili; per i secondi si fa riferimento ai codici relativi al trattamento aerobico, tipicamente utilizzato negli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato per la stabilizzazione della frazione organica o ancora negli impianti di compostaggio/compostaggio-digestione per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, e al trattamento anaerobico. Anche in questo caso, la procedura di classificazione si basa su una fase di acquisizione delle informazioni necessarie per ricostruire quali siano le sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente trovarsi nel rifiuto: nel caso dei rifiuti urbani, in particolare, le caratteristiche sono influenzate dalle modalità adottate nel sistema di gestione delle raccolte, nonché dalla presenza e diffusione dei centri di raccolta e di altri circuiti o servizi deputati alla intercettazione di specifiche filiere di rifiuto (come, ad esempio, RAEE e batterie).
Infine, nella quarta parte sono riportati i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo (esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, mutageno, sensibilizzante, ecotossico, a manifestazione successiva o per la presenza di Inquinanti Organici Persistenti).