Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il dpcm di approvazione delle Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Il documento descrive la procedura con cui gestire possibili eventi incidentali che si verificano negli impianti, ad esempio gli incendi, ed è strutturato in tre parti: pianificazione del modello di intervento per la gestione dell’emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti; metodo ad indici con valutazione dell’indice di rischio “generale” di impianto e della relativa distanza di attenzione; schede dati e allegati per l’applicazione del modello di intervento.
Con riferimento alla pianificazione dell’intervento, sarà il gestore responsabile di predisporre il piano di emergenza interno (PEI) a dover trasmettere al prefetto competente per territori le informazioni e gli elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE); quest’ultimo, una volta definito il Piano, lo dovrà comunicare al Comune interessato, eventualmente insieme ai Piani operativi, relativi agli impianti stessi. Sono quindi elencati i flussi comunicativi previsti in occasione dell’attivazione del PEE (da parte del Gestore ai Vigili del fuoco, al Prefetto e al Sindaco, tra le sale operative, da parte del Sindaco alla popolazione residente) e la ripartizione in livelli dell’allarme (preallarme, allarme-emergenza, cessato allarme) con lo scopo di consentire agli enti e strutture interessante di intervenire in modo graduale.
Il documento descrive le responsabilità e il coordinamento operativo fra i soggetti che intervengono sul luogo dell’incidente: il prefetto è responsabile del coordinamento per l’attuazione del PEE, con particolare riferimento agli interventi previsti in fase di allarme-emergenza; al gestore dell’impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione degli incidenti; la regione partecipa, anche attraverso le ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale, alla stesura dei PEE con il supporto all’attività istruttoria in particolare per quanto concerne l’azione degli enti tecnici regionali; la province/enti di area vasta/città metropolitane, anche in relazione alle proprie competenze in materia di autorizzazioni ambientali qualora delegate, nella fase di definizione del PE, partecipano alle attività di pianificazione; l’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi, effettua gli accertamenti sulla contaminazione dell’ambiente, trasmette al DTS e alla ASL i risultati sulle analisi effettuate sulle sostanze. È previsto anche il coinvolgimento di eventuali organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione dell’emergenza, di logistica, di comunicazione radio, di presidio delle aree di attesa e gestione, supporto alle Forze dell’ordine.
L’attività informazione alla popolazione è affidata al sindaco e deve essere rivolta, in via prioritaria, alle persone che risiedono stabilmente nelle aree di limitrofe all’evento e in quelle ad esse adiacenti, ma va estesa anche a quelle aree in cui si trovano persone in via occasionale, e nei luoghi ad alta frequentazione (luoghi pubblici come: scuole, centri commerciali, cinema, teatri, ecc.).
La seconda parte del provvedimento contiene la metodologia di valutazione del rischio di incendio nelle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti: l’operazione consente di individuare un valore, definito come IR, ottenuto applicando dei punteggi ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti, considerando i pericoli per la salute umana e l’ambiente circostante.