Con la sentenza n. 5452 emessa il 19/03/2024, il T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis ha stabilito che il Comune socio di una società a capitale misto pubblico e privato, così conformata a seguito di gara per la selezione del socio privato operativo e per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni soci, non è obbligato all’affidamento del servizio di igiene urbana alla stessa società mista.
La sentenza ha deciso in merito al ricorso presentato dalla società mista S., conformata a seguito di apposita gara a doppio oggetto indetta dalla Provincia di Rieti per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni soci, la quale aveva impugnato gli atti con cui il Comune di Fara Sabina, socio della S., aveva deciso di affidare all’esterno, tramite appalto con procedura aperta, il servizio in esame.
Il ricorso, in sintesi, si fondava sul presupposto per cui la partecipazione del Comune nella S. e la gara a doppio oggetto, obbligherebbero l’ente locale ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società mista e, comunque, renderebbero incongrua ed antieconomica la scelta di affidare a terzi il servizio in esame.
Secondo il T.A.R., l’interpretazione proposta dal ricorrente viola apertamente, anzitutto, i principi di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 201 del 2022 (concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, etc.), nonché il disposto dell’art. 14 del medesimo D.Lgs., che prevede che il Comune possa scegliere, ai fini della gestione del servizio, tra una serie di modalità tra cui “l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica e l’affidamento ad una società mista”.
Secondo il Tribunale Amministrativo, sempre in base all’art. 14 del dlgs 201, la scelta di affidare il servizio alla società mista, qualora effettuata, non è comunque irreversibile. Questo è confermato sia dal disposto dell’art. 16 del D.Lgs. 201/2022, che conferisce all’ente la facoltà di cedere la propria partecipazione nella società mista mediante procedura ad evidenza pubblica, sia dall’art. 30 dello stesso D.Lgs., che impone una ricognizione annuale ai fini della verifica della perdurante esistenza delle ragioni che hanno condotto l’ente locale a scegliere una determinata modalità di gestione del servizio che, in caso di esito negativo, risulta propedeutica alla modifica di tale modalità.
Il T.A.R. ha inoltre affermato che, secondo l’art. 24 del D.Lgs. 201/2022, il contratto di servizio è l’unica fonte dell’obbligo per l’ente di affidare il servizio alla società mista. Contratto di servizio che, nella fattispecie in esame, non era stato stipulato.